Se domani qualcuno ti chiedesse quali sistemi di intelligenza artificiale usa la tua azienda, chi li sorveglia e dove è scritto, che cosa risponderesti?
È la domanda che il nuovo reato intelligenza artificiale rende più concreta. Dal 30 settembre 2026 è in vigore il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026. Ha inserito nel codice penale l’art. 437-bis e nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-vicies: da quella data l’ente può rispondere anche di un reato legato ai sistemi di IA ad alto rischio.
Il punto che mi interessa è il tempo. Il reato è già in vigore; gli obblighi del Regolamento europeo sull’IA su quegli stessi sistemi arriveranno dopo. Nell’intervallo, l’impresa si difende con ciò che riesce a documentare nel proprio Modello 231: quali sistemi di IA usa, come li ha classificati, chi li sorveglia.
Una precisazione sul perimetro. La norma non riguarda ogni uso dell’IA in azienda, ma solo i sistemi ad alto rischio. Se un software è ad alto rischio dipende da ciò che fa in concreto e dalle regole del Regolamento (UE) 2024/1689, non dal fatto che contenga IA. Se pensi che sia una norma per chi sviluppa IA e non per chi la usa, in parte il testo ti dà ragione, e per questo conviene leggere con attenzione che cosa dice per chi la usa.
Nuovo reato intelligenza artificiale: cosa dice il testo
L’art. 437-bis punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, oppure omette misure di sorveglianza umana, quando da queste omissioni deriva pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. È un delitto di pericolo, che un primo commento qualifica come di pericolo concreto: il testo richiede che dall’omissione derivi un pericolo, non che il danno si sia verificato. Se questi fatti sono commessi per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto. Un comma a parte punisce chi altera sistemi di IA ad alto rischio.
Per chi usa un sistema e non lo sviluppa, il punto è la sorveglianza umana. Il testo parla di «utilizzatore professionale», e non di «deployer» come il Regolamento: come le due nozioni si collochino, oggi, non è chiaro. A lui dedica il quarto comma: le stesse pene, se omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana.
La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il fatto, e ne è distinta: non significa che ogni componente del CdA risponda in automatico, ma che la responsabilità personale e quella dell’impresa si valutano su piani diversi. Per l’ente, l’art. 25-vicies prevede una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote per il reato dell’art. 437-bis. Ogni quota vale da 258 a 1.549 euro (art. 10 del D.Lgs. 231/2001): in astratto, la sanzione va da circa 155.000 a circa 1.549.000 euro. Prevede anche le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del D.Lgs. 231/2001: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non riguarda quindi solo chi lavora con gli appalti pubblici. Lo stesso articolo prevede anche una sanzione da duecento a settecento quote per l’art. 612-quater c.p. (contenuti falsificati con l’IA): è un altro tema, e qui non lo tratto.
L’ente non risponde in automatico. Serve che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5), e l’idoneità del Modello si valuta caso per caso, sui processi reali (artt. 6 e 7).
Perché il tempo non coincide
Il decreto parla di «sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio» e, per le definizioni, rinvia al Regolamento (art. 11). La classificazione dei sistemi ad alto rischio sta nell’art. 6 del Regolamento; l’art. 26, che dice che cosa devono fare i deployer (chi usa il sistema), sta nello stesso capo III. Il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026, ha spostato l’applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3 (con l’eccezione dell’art. 6, par. 5): al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell’Allegato III, per esempio quelli per la selezione e la gestione del personale, e al 2 agosto 2028 per quelli legati a prodotti già regolati (Allegato I).
Il risultato è questo: la regola che definisce l’alto rischio e quella che dice al deployer che cosa fare non sono ancora applicabili, mentre il reato che usa quella nozione lo è. Come operi la qualificazione «ad alto rischio» in questo intervallo, cioè se basti la definizione del Regolamento o se servano obblighi già esigibili, il testo del decreto non lo dice. Oggi non c’è una risposta consolidata, e preferisco dirlo. Resta aperto anche come si applichi l’art. 5 a un delitto che punisce un’omissione da cui deriva pericolo, quando è commesso per colpa grave.
Due cose, però, si possono già dire, anche se di peso diverso. Il Regolamento prevede, dal 2 dicembre 2027, che il fornitore che ritiene un sistema dell’Allegato III non ad alto rischio ne documenti la valutazione prima di immetterlo sul mercato (art. 6, par. 4). E la Commissione ha pubblicato il 19 maggio 2026 una bozza di linee guida sulla classificazione, con consultazione chiusa il 23 luglio: è una bozza, non vincola e non risolve la questione. Mostra però un metodo, cioè una classificazione scritta, con le sue ragioni.
Cosa puoi documentare oggi nel Modello 231
Immagina (è un esempio inventato, non un caso reale) un’azienda che da due anni usa un software per scremare i curriculum. Il fornitore lo chiama «assistente alla selezione»; dentro c’è un modulo di IA che ordina i candidati. Nessuno in azienda lo sa, nessuno lo ha classificato, nessuno lo sorveglia. Non dico che quel software sia automaticamente ad alto rischio. Ma la selezione e la valutazione dei candidati sono un ambito dell’Allegato III: se il sistema è destinato a queste attività, la classificazione va verificata, senza presumere che sia esclusa o inclusa in automatico. Dico che quell’azienda non saprebbe rispondere alla domanda iniziale.
Sei cose che si possono fare già oggi:
- Un inventario dei sistemi di IA in uso, comprese le funzioni di IA dentro software che l’azienda ha già.
- Una classificazione scritta, caso per caso, con la motivazione, anche quando la conclusione è «non ad alto rischio». Con la data e il nome di chi l’ha fatta.
- La sorveglianza umana attribuita per nome e funzione. Il Regolamento, quando sarà applicabile, chiede di affidarla a persone con la competenza, la formazione e l’autorità necessarie (art. 26, par. 2): è un buon criterio anche oggi.
- Flussi verso l’Organismo di Vigilanza: chi segnala un nuovo sistema, un malfunzionamento, una modifica.
- Tracciabilità delle scelte e delle modifiche: chi ha deciso di adottare il sistema, quando, che cosa è cambiato dopo.
- Clausole con i fornitori per ottenere informazioni sulla funzione, sulle istruzioni per l’uso e sugli aggiornamenti.
Un elenco non basta: l’idoneità del Modello si valuta sui processi reali (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001). L’elenco serve se corrisponde a ciò che accade in azienda. Se il tema tocca anche la sicurezza sul lavoro, ne ho scritto in AI in azienda: il rinvio al 2027 non azzera RSPP, DVR e Modello 231; sul rapporto tra 231, cybersecurity e IA in 231, cybersecurity e AI.
Un Modello 231 ben costruito non è una garanzia
Un Modello ben costruito ha efficacia esimente a condizioni precise; non è una garanzia, e qui restano aperte due questioni che ho detto con chiarezza. Per questo non propongo una risposta unica: propongo di partire da ciò che si può sapere subito, e di scriverlo.
Se oggi dovessi aggiornare il Modello 231, da quale processo cominceresti, e chi dovresti coinvolgere?
Se vuoi capire come si posiziona il tuo Modello 231 (o la sua assenza) rispetto all’uso reale dell’IA in azienda, scrivimi: si parte da un inventario dei sistemi in uso.
Fonti primarie
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15/9/2026
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Normattiva
- Regolamento (UE) 2024/1689, EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2026/1744, EUR-Lex
- Bozza di linee guida della Commissione sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio, 19/5/2026
Nota di trasparenza: testo e immagini di questo articolo sono stati realizzati con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale; fonti e date sono verificate da me e il contenuto è approvato da me prima della pubblicazione.