D.Lgs. 30/2026 sul greenwashing: cosa cambia per le imprese e come organizzarsi

greenwashing e compliance aziendale

Il greenwashing compliance aziendale non è solo un problema di marketing o comunicazione. È un problema di governance organizzativa.

Il greenwashing D.Lgs 30 2026 segna una discontinuità normativa significativa per tutte le imprese che fondano la propria comunicazione commerciale su asserzioni ambientali e sociali.

Il D.Lgs. 30/2026 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo 2026 — recepisce la Direttiva UE 2024/825 (c.d. Empowering) e novella il Codice del Consumo introducendo nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette in materia ambientale.

Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026, senza periodo transitorio. Asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità e comunicazione commerciale rivolta ai consumatori vanno quindi verificate e, dove serve, corrette senza ritardo.

Non si tratta di un mero adempimento formale: il decreto impone una revisione strutturale della governance delle asserzioni di sostenibilità, con definizione di ruoli, responsabilità e procedure interne verificabili — profili che investono direttamente la responsabilità organizzativa e il rischio legale e reputazionale dell’impresa.

Il punto centrale non è la norma in sé: è che molte imprese comunicano la propria sostenibilità con asserzioni ambientali generiche, etichette prive di certificazione terza e dichiarazioni programmatiche su obiettivi futuri sprovviste di piano verificabile — fattispecie ora espressamente sanzionabili.

Tali condotte integrano, dal 27 settembre 2026, pratiche commerciali scorrette ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), come novellato dal D.Lgs. 30/2026.

Le pratiche vietate: cosa non si può più fare

Il decreto amplia significativamente le pratiche commerciali considerate ingannevoli. Quattro categorie meritano attenzione immediata.

Asserzioni ambientali generiche. Affermazioni come “prodotto green”, “rispettoso dell’ambiente” o “sostenibile” senza prove specifiche e verificabili diventano pratiche ingannevoli. Non basta la buona intenzione: servono dati, metodologie e fonti identificabili.

Etichette di sostenibilità non certificate. Le etichette volontarie di sostenibilità — sempre più diffuse nella comunicazione commerciale — sono legittime solo se basate su un sistema di certificazione che preveda verifica indipendente e trasparente. Chi usa etichette autoprodotte senza certificazione terza è a rischio.

Dichiarazioni su obiettivi futuri senza piano verificabile. Annunciare obiettivi di neutralità carbonica o riduzione delle emissioni senza un piano concreto — con risorse assegnate, scadenze definite e verifiche periodiche da parte di un ente terzo indipendente — configura una pratica ingannevole. I risultati devono essere accessibili ai consumatori.

Requisiti di legge presentati come elementi distintivi. Comunicare come vantaggio competitivo ciò che è semplicemente un obbligo normativo — ad esempio la conformità a standard ambientali obbligatori — è esplicitamente vietato.

Greenwashing e compliance aziendale: il nodo organizzativo

Il D.Lgs. 30/2026 non è solo un problema di marketing o comunicazione. È un problema di governance.

Chi produce le asserzioni ambientali nell’impresa? Chi li verifica prima della pubblicazione? Chi monitora che rimangano aggiornati e coerenti con la realtà operativa? Chi risponde in caso di contestazione?

Queste domande, nella maggior parte delle PMI, non hanno ancora una risposta chiara. Il decreto le rende urgenti — perché senza ruoli definiti e procedure interne strutturate, ogni comunicazione di sostenibilità diventa un’esposizione al rischio.

4 azioni concrete per adeguarsi

1. Verificare tutte le asserzioni ambientali e sociali attivi. Raccogliere e analizzare ogni affermazione di sostenibilità presente in comunicazioni commerciali, siti web, packaging, offerte e contratti. Per ciascuna: quali prove la supportano? Sono verificabili da terzi? Sono aggiornate?

2. Mappare i rischi normativi. Identificare le asserzioni che rientrano nelle categorie vietate dal decreto — generici, non certificati, basati su obiettivi futuri senza piano verificabile. Prioritizzare gli interventi in base all’esposizione commerciale e reputazionale.

3. Definire ruoli e responsabilità. Istituire un processo interno per l’approvazione delle asserzioni di sostenibilità, con responsabilità chiare tra funzioni legale, marketing, operations e management. Senza accountability, la revisione dei testi non produce governance.

4. Implementare procedure di monitoraggio continuo. Le asserzioni di sostenibilità cambiano nel tempo — con i prodotti, con i processi, con le certificazioni. Serve un sistema di revisione periodica che garantisca coerenza tra quanto comunicato e quanto effettivamente realizzato.

Le asserzioni di sostenibilità non sono un problema del reparto marketing. Sono un problema di governance aziendale — con implicazioni legali, reputazionali e competitive che richiedono presidio organizzativo, non solo revisione dei testi.

Il D.Lgs. 30/2026 si applica dal 27 settembre 2026. Chi non ha ancora una governance strutturata delle proprie asserzioni ambientali può cominciare da una verifica dei messaggi in uso e delle prove che li sostengono. er capire quali messaggi ambientali richiedono una prova e come trattare le confezioni già stampate, ho scritto un approfondimento: Greenwashing e claim ambientali: dal 27 settembre serve la prova (https://www.avvocatosangermano.it/greenwashing-claim-ambientali ). Contattaci per un’analisi del rischio e un piano di adeguamento.

Il D.Lgs. 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026, recepisce la Direttiva UE 2024/825 (Empowering) e introduce nuove norme contro le pratiche commerciali scorrette in materia ambientale e sociale. Le disposizioni sono applicabili dal 27 settembre 2026 e riguardano asserzioni ambientali, etichette di sostenibilità ed dichiarazioni programmatiche su obiettivi futuri.

Integrano pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo novellato: le asserzioni ambientali generiche prive di prove verificabili, le etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione né stabilite da autorità pubbliche, le dichiarazioni su obiettivi futuri sprovviste di piano verificabile con risorse assegnate e verifiche periodiche, e la presentazione di requisiti normativi obbligatori come elementi distintivi del prodotto.

Le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 e il decreto non prevede un periodo transitorio. Le imprese devono quindi verificare le proprie asserzioni ambientali, aggiornare le etichette di sostenibilità e strutturare procedure interne di approvazione e monitoraggio, con ruoli e responsabilità definiti. Per le confezioni già prodotte prima di quella data, la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 27 agosto 2026 indica in via orientativa un margine di adeguamento, che le autorità valutano caso per caso e che non vale per sito, cataloghi e materiale promozionale.

Quattro azioni prioritarie: verificare tutte le asserzioni ambientali e sociali presenti nelle comunicazioni commerciali; mappare le fattispecie a rischio identificando le pratiche ora sanzionabili; definire ruoli e responsabilità interni per l’approvazione e il monitoraggio delle asserzioni di sostenibilità; implementare procedure di revisione periodica per garantire la coerenza tra quanto comunicato e quanto effettivamente realizzato e documentato.