FAQ Ministero del Lavoro su Accordo Stato-Regioni 59/2025: cosa cambia per la formazione sulla sicurezza

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Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro sull’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 offrono un primo quadro interpretativo organico su una disciplina che, nei mesi successivi all’entrata in vigore, ha generato incertezza operativa. Le FAQ non introducono nuove norme: chiariscono il significato di quelle esistenti, con effetti immediati su aziende, enti formatori, RSPP e Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

L’Accordo del 17 aprile 2025 ha ridisegnato durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, imponendo una revisione profonda delle prassi consolidate.

1. Il ruolo delle FAQ nell’Accordo 59/2025 

Le FAQ ministeriali intervengono su sei aree principali: entrata in vigore e regime transitorio; crediti formativi e formazione pregressa; requisiti dei soggetti formatori; validità degli attestati; tracciabilità; formazione a distanza (FAD e videoconferenza).

Prima di esaminarne i contenuti, è essenziale chiarirne il valore giuridico. Le FAQ non sono fonti del diritto e non possono modificare o integrare l’Accordo 59/2025 o il D.Lgs. 81/2008. Anche se il parametro di conformità resta la norma primaria in sede ispettiva o giudiziaria, le FAQ rappresentano l’indirizzo ufficiale del Ministero del Lavoro e tendono a conformare la prassi degli organi di controllo.

Le FAQ rilevano su due piani distinti: come indicazione ufficiale cui l’impresa può ragionevolmente affidarsi (principio di affidamento); e come chiave di lettura utile, ma non sufficiente, per valutare la propria compliance.

Un’impresa che si adegua alle FAQ in buona fede è più tutelata di chi le ignora; ma fermarsi alle FAQ senza misurarle contro la norma primaria può lasciare aree di rischio scoperte.

2. Entrata in vigore, regime transitorio e crediti formativi

Entrata in vigore e transitorio

Le FAQ ministeriali (Quesito 11) indicano come data di entrata in vigore il 19 maggio 2025, facendo riferimento alla pubblicazione sul sito web del Ministero, in apparente difformità rispetto al testo dell’Accordo che invece richiama la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (del 24 maggio).

Sul piano giuridico formale, la data rilevante ai fini dell’entrata in vigore di un atto pubblicato in GU è quella della pubblicazione ufficiale; una FAQ non ha il potere di modificarla.

Sul piano operativo, tuttavia, la prudenza impone di considerare il 19 maggio come data di riferimento: gli organi di controllo applicheranno verosimilmente il criterio delle FAQ, e il costo di allinearsi alla data più restrittiva è inferiore al rischio di un contenzioso su un punto interpretativo aperto.

Quindi, ai fini pratici, il riferimento prudente da adottare è il 19 maggio 2025, data di pubblicazione nel sito web del Ministero del Lavoro. Da quella data decorre un periodo transitorio di dodici mesi.

  • Fino al 18 maggio 2026: è ancora possibile avviare corsi secondo gli Accordi previgenti.
  • Dal 19 maggio 2026: tutti i corsi avviati devono rispettare l’Accordo 59/2025.

Chi non ha ancora verificato l’allineamento dei piani formativi 2025-2026 rischia di arrivare a ridosso della scadenza con corsi non conformi ai nuovi requisiti.

Crediti formativi e formazione pregressa

Le FAQ confermano che i crediti derivanti da corsi abilitanti restano validi fino a dieci anni, a condizione che siano accompagnati dagli aggiornamenti periodici previsti. Decorso il termine decennale senza aggiornamento, il titolo abilitante perde efficacia e il percorso formativo va ripetuto integralmente.

Questa distinzione — tra situazioni in cui è sufficiente un aggiornamento e casi in cui è necessario ripetere l’intero iter — ha implicazioni dirette sulla pianificazione e sui costi.

Per le imprese è necessaria una mappatura sistematica della formazione pregressa del personale, con monitoraggio delle scadenze per evitare la decadenza silenziosa dei titoli e valutazione delle ricadute su appalti, idoneità tecnico-professionale e complessiva efficacia del sistema di prevenzione.

3. Soggetti formatori, accreditamento e validità degli attestati

Accreditamento territoriale e validità nazionale

Le FAQ ribadiscono due principi che devono essere tenuti insieme e non confusi.

Il primo: l’accreditamento dei soggetti formatori è regionale. L’ente deve essere accreditato nella Regione o Provincia autonoma in cui opera; per operare stabilmente su più territori sono necessari accreditamenti distinti.

Il secondo: gli attestati hanno validità nazionale, a condizione che la formazione sia erogata da soggetti che rispettano i requisiti dell’Accordo — compresi quelli sull’accreditamento — e che i corsi siano conformi a durata, contenuti e modalità previste.

Ne discende che un attestato rilasciato da un ente non accreditato nel territorio in cui si svolge il corso si colloca in una situazione di potenziale non conformità e, in sede ispettiva, può essere oggetto di contestazione.

Il disallineamento territoriale è dunque un fattore di rischio organizzativo e ispettivo che va gestito con mappatura e due diligence sui fornitori; non produce però l’invalidità automatica della formazione, né si propaga meccanicamente sull’intero sistema prevenzionistico, la cui adeguatezza resta oggetto di valutazione complessiva.

4. Attestati, tracciabilità e formazione a distanza

Attestati e tracciabilità

Le FAQ precisano i contenuti minimi degli attestati (dati anagrafici, corso, durata, modalità, soggetto formatore, docenti, esito delle verifiche) e rafforzano l’attenzione sulla tracciabilità: registri presenze affidabili; evidenza delle modalità di erogazione (aula, FAD sincrona, e-learning); documentazione delle verifiche di apprendimento.

La tracciabilità non è un orpello documentale: è ciò che consente, ex post, di dimostrare che la formazione è stata effettivamente resa, a chi, con quali contenuti e con quale livello di controllo.

Formazione a distanza

Le FAQ confermano l’ammissibilità di strumenti digitali, a condizione che garantiscano partecipazione effettiva, interazione e verificabilità dell’apprendimento. Viene confermata la distinzione tra videoconferenza sincrona ed e-learning asincrono. Per alcune figure — preposti, addetti ad attrezzature, attività ad alto rischio — sono confermati limiti rigorosi all’uso della sola videoconferenza. Il digitale non è una scorciatoia organizzativa: è accettabile se inserito in un sistema di qualità, controllo e tracciabilità reale.

5. Formazione, Modello 231 e rischio ex post

Formazione e art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Nel sistema del D.Lgs. 231/2001, la formazione è uno degli strumenti che dimostrano l’effettiva attuazione del Modello organizzativo in materia di sicurezza. La fattispecie di riferimento è l’art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Una formazione non conforme ai requisiti aggiornati dell’Accordo incide su tre aree chiave.

La qualificazione dei soggetti formatori: se il corso è erogato da un ente non accreditato nel territorio di riferimento, la validità della formazione ai fini dell’adempimento è vulnerabile.

La tracciabilità delle attività formative: senza evidenze solide sui corsi svolti, a partire dalla loro progettazione, la difesa del Modello risulta indebolita.

La coerenza dei contenuti rispetto ai rischi aziendali: la formazione generica o non aggiornata non è sufficiente; occorre un allineamento ai rischi concreti dell’impresa.

A questo proposito vale la pena precisare che la verifica di efficacia della formazione — introdotta dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. 215/2021 e richiamata nell’Accordo 59/2025 — non è un adempimento separato dalla progettazione del corso: è la sua conseguenza logica. Se la formazione è progettata a partire da fabbisogni specifici dell’organizzazione, gli indicatori di efficacia emergono naturalmente da quei fabbisogni.

Se invece il corso è generico, non esiste un indicatore significativo da misurare, perché non era stato definito cosa si voleva cambiare.

Sul piano del MOG 231 questo ha una ricaduta diretta: una formazione non progettata sui fabbisogni reali dell’impresa e priva di criteri verificabili di efficacia è una formazione di cui è difficile dimostrare l’idoneità in sede ispettiva o processuale, indipendentemente dalla correttezza formale degli attestati e della tracciabilità.

“La formazione non vale”: cosa significa davvero

Lo scenario critico è quello della formazione formalmente esistente ma non conforme: attestati, registri e documenti ci sono, ma i corsi non rispettano i requisiti dell’Accordo 59/2025, i docenti non sono qualificati, l’ente formatore non è correttamente accreditato, la tracciabilità è lacunosa.

In sede ispettiva questo può portare alla contestazione che la formazione non vale ai fini dell’adempimento. Tuttavia ciò non comporta automaticamente la bocciatura dell’intero Modello 231: il giudizio resta complessivo, e si valuta l’insieme dei presidi, il grado di difformità, le misure correttive adottate, il livello di diligenza organizzativa.

Un punto fermo nella valutazione: la verifica sulla formazione va letta come parte di una diligenza organizzativa complessiva: un tassello importante, non una condizione sufficiente a prova della tenuta del sistema.

6. Disallineamento territoriale nelle realtà multi-sede

Per le imprese con sedi distribuite su più regioni, il tema dell’accreditamento territoriale dei formatori è uno dei punti più critici nella pratica.

La regola è chiara: per operare come soggetto accreditato in un territorio, occorre accreditamento nella Regione o Provincia autonoma competente. Nel caso di fornitori nazionali, un ente accreditato in Lombardia che eroga un corso a una sede toscana dell’impresa opera in una situazione di potenziale non conformità rispetto al requisito territoriale.

Per ridurre il rischio di contestazione, le imprese multi-sede devono effettuare una mappatura delle esigenze per sede: per ogni unità produttiva, identificare i fornitori di formazione utilizzati e verificare l’accreditamento nella Regione o Provincia autonoma di competenza. Mappatura e due diligence sui fornitori sono misure prudenziali ragionevoli, anche perché alcune Regioni collegano l’accreditamento all’adozione di MOG 231 da parte degli enti formatori, e la capacità dell’impresa di documentare la scelta diligente del fornitore è elemento apprezzabile nella valutazione dell’esimente 231.

La non conformità su corsi chiave — ruoli ad alto rischio o funzioni critiche — può indebolire il presidio prevenzionistico della sede interessata e incidere sulla valutazione complessiva del Modello 231, soprattutto se indice di una carenza sistematica nel processo di selezione e gestione dei formatori. Resta fermo che il giudizio è complessivo: una non conformità isolata e gestita non equivale al collasso del sistema. La difendibilità dell’attestato dipende dalla capacità di dimostrare la conformità sostanziale del corso, non si risolve automaticamente nell’invalidità della formazione.

7. Organismo di Vigilanza: cosa deve cambiare operativamente

L’introduzione delle FAQ e delle nuove regole derivanti dall’Accordo 59/2025 impone una revisione del perimetro di controllo dell’OdV. In particolare: verificare l’allineamento del Modello 231 ai nuovi requisiti formativi; aggiornare i flussi informativi periodici per includere la mappatura della formazione pregressa e le scadenze dei titoli, lo stato degli accreditamenti dei formatori per sede, e la classificazione delle non conformità rilevate (locale o sistemica, ruoli coinvolti, rischio associato); definire priorità di intervento tra corsi da rifare immediatamente, corsi da monitorare alla prima scadenza, e situazioni che possono essere considerate rischio residuo accettabile, eventualmente con supporto di parere legale; proporre la revisione dei protocolli formativi alla luce dei chiarimenti ministeriali.

L’OdV deve essere posto in condizione di distinguere i vizi circoscritti a una sede o a un fornitore dai pattern ricorrenti che segnalano un’inadeguatezza organizzativa più ampia.

8. Le novità della Legge 34/2026: lavoro agile, MOG semplificati, formazione in CIG

Parallelamente alle FAQ, la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI) introduce tre novità strettamente connesse al tema.

Lavoro agile (art. 11). La norma ridefinisce gli obblighi di sicurezza nel lavoro agile in base alla disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro. Quando la prestazione si svolge in luoghi non nella disponibilità del datore di lavoro, gli obblighi compatibili — in particolare quelli relativi ai videoterminali — sono assolti mediante un’informativa annuale scritta sui rischi, consegnata al lavoratore e all’RLS. La modifica aggiorna l’art. 3, comma 7-bis, e l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, introducendo una sanzione specifica per l’omessa consegna dell’informativa.

MOG semplificati INAIL per PMI (art. 10). La norma inserisce un nuovo comma 5-ter nell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 e affida all’INAIL l’elaborazione di modelli semplificati per micro, piccole e medie imprese, con supporto anche nella fase attuativa. Il principio centrale è la proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione aziendale. Per chi gestisce il Modello 231, i MOG semplificati INAIL costituiranno un riferimento naturale per allineare il sistema di gestione della sicurezza ai protocolli ex art. 25-septies.

Formazione durante la CIG (art. 10). La norma consente di svolgere attività formative in materia di sicurezza durante i periodi di cassa integrazione guadagni. È una finestra operativa concreta per colmare i gap formativi — soprattutto in vista della scadenza del regime transitorio del 18 maggio 2026 — senza impattare sull’operatività ordinaria.

9. Tre passi operativi per aziende, enti formatori e consulenti

  1. Mappare la formazione esistente. Censire i corsi svolti, i crediti formativi maturati e i ruoli coinvolti, verificando la coerenza con i nuovi requisiti. Dare priorità alle figure più esposte: preposti, RSPP, addetti a macchinari e attività ad alto rischio. Identificare i titoli prossimi alla scadenza decennale.
  2. Verificare soggetti formatori e processi. Controllare gli accreditamenti regionali dei formatori utilizzati, la conformità degli attestati già rilasciati e la solidità dei sistemi di tracciabilità. Per le imprese multi-sede, mappare la coerenza degli accreditamenti per sede.
  3. Pianificare la formazione 2026-2027 e aggiornare il Modello 231. Costruire un piano formativo che tenga conto della scadenza del regime transitorio (18 maggio 2026), delle figure più impattate e delle possibilità offerte dalla CIG ove presenti. Aggiornare i protocolli del Modello 231 sulla formazione e ridefinire i flussi informativi verso l’OdV, con particolare attenzione ad accreditamenti territoriali, scadenze e non conformità rilevate.

10. Conclusione

Le FAQ del Ministero del Lavoro sono un supporto prezioso ma non sostituiscono la norma. Il loro valore sta nel facilitare il passaggio a un sistema formativo più strutturato, tracciabile e aderente ai rischi reali delle imprese.

La sfida non è solo “essere a posto con gli attestati”, ma integrare i nuovi requisiti in un sistema di controllo interno e in un Modello 231 che possano reggere a una verifica sostanziale: della formazione come presidio di prevenzione, non come mero adempimento formale. Una non conformità formativa circoscritta, gestita con diligenza e tempestivamente corretta, non travolge il sistema; una carenza sistematica e non presidiata, invece, può trasformare un Modello 231 da strumento esimente a documento privo di effetti.

Ai fini operativi, e in linea con il criterio prudenziale sopra esposto, il riferimento pratico da adottare per l’entrata in vigore dell’Accordo è il 19 maggio 2025 ed il regime transitorio si chiude il 18 maggio 2026: il margine operativo per pianificare in modo strutturato si sta restringendo.