Il c.d. Decreto Aiuti-bis (d.l. 115/2022, conv. in l. 142/2022) ha introdotto alcune novità riguardanti la cessione del credito fiscale di cui al c.d. Superbonus 110%, con particolare riferimento alla responsabilità del cessionario nel caso di mancanza dei requisiti per l’erogazione del bonus fiscale.
Le novità più rilevante riguarda la responsabilità solidale del cessionario, nel caso di concorso nella violazione col richiedente, solamente per dolo o colpa grave.
L’Agenzia delle Entrate era intervenuta sull’argomento con la Circolare 23/E del 23 giugno 2022 creando incertezza negli operatori bancari laddove stabiliva che per andare esente da responsabilità il cessionario del credito d’imposta doveva dimostrare di avere esaminato ogni pratica con una diligenza qualificata. In particolare, il cessionario doveva valutare una serie di profili oggettivi e soggettivi quali: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni; sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti e il valore dell’unità immobiliare; incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito, qualora non primo beneficiario della detrazione; anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; mancata effettuazione dei lavori; indici di anomalia antiriciclaggio.
Successivamente onde favorire la ripartenza delle operazioni di acquisto da parte delle banche, l’autorità di vigilanza è tornata sull’argomento con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 ove ha fornito una chiave di lettura più chiara e aggiornata degli “indici di diligenza” esigibili dai cessionari alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti bis.