Lo scorso 5 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, con il quale sono state apportate integrazioni e correzioni al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza. Il decreto interviene su molti degli istituti riformati per correggere errori materiali del novellato testo normativo e risolvere alcuni contrasti interpretativi sorti successivamente all’adozione del Codice che entrerà in vigore il prossimo 1° settembre 2021.
Le principali novità riguardano, tra l’altro:
- i) la definizione dello stato di crisi. Il decreto ridefinisce, tra l’altro, la nozione di crisi come lo stato di “squilibrio economico finanziario” in luogo del precedente “stato di difficoltà”, nozione più aderente alla scienza aziendalistica.
- ii) le misure di allerta e composizione assistita della crisi riguardano la rimodulazione delle soglie del debito IVA scaduto e non versato al di sopra delle quali scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare il decreto sostituisce la percentuale del 30% con un meccanismo basato su scaglioni dell’IVA scaduta e non versata al cui superamento è riconnesso l’obbligo di segnalazione. In tema di allerta viene introdotto un obbligo di informazione reciproca a carico dell’organo di controllo e del revisore nel caso in cui uno di tali soggetti effettui la segnalazione all’OCRI dello stato di crisi del debitore.
- iii) il ruolo del pubblico ministero e le misure protettive del patrimonio del debitore. Il decreto correttivo attribuisce al pubblico ministero la facoltà di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi in aggiunta alla facoltà di presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale quando ha notizia dello stato di insolvenza del debitore.
- vii) la novità in materia di gruppi riguarda la stessa definizione di gruppo di imprese, rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice della crisi. In particolare, il decreto ricomprende nella nozione di gruppo anche l’impresa che esercita direzione e coordinamento, oltre a quelle ad essa sottoposte.
- viii) le modifiche agli articoli 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 del codice civile chiarendo che l’istituzione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili di cui all’art. 2086, secondo comma”, spetta esclusivamente agli amministratori, mantenendo in questo modo ferme le prerogative dei soci nella gestione della società a responsabilità limitata e nelle società di persone. Sono, infine, introdotte norme per il coordinamento della disciplina della liquidazione delle società di capitali e di persone con l’introduzione della liquidazione giudiziale come causa di scioglimento.
ll decreto correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021 salvo che per le norme relative alla formazione e al funzionamento dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure e delle norme di modifica del codice civile riguardanti gli adeguati assetti organizzativi societari.