L’utilizzo di programmi per elaboratore privi di licenza da parte dei dipendenti di una società va imputata sia alla società che personalmente al suo amministratore. Secondo il Tribunale di Venezia l’Amministratore ha obbligo vigilanza e non può ignorare l’installazione sui pc aziendali di programmi senza licenza.
Il caso riguardava il rinvenimento da parte di alcune note aziende americane della presenza nei PC aziendali di numerosi programmi per computer di loro proprietà sprovvisti di licenza d’uso e quindi riprodotti ed utilizzati in violazione della legge sul diritto d’autore. Le software house avevano instaurato un giudizio di merito sia nei confronti della società sia nei confronti del su amministratore, a titolo personale. La Sezione Specializzata in materia d’Impresa di Venezia ha condannato in solido l’amministratore e la società al risarcimento del danno patrimoniale e del danno morale.