La legge 159/2020, di conversione del DL 125/2020 contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, modifica gli articoli 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare e permette alle imprese in crisi che dimostrano di non poter soddisfare l’erario e gli enti previdenziali di evitare il fallimento presentando una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari e previdenziali.
Anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali il Tribunale può omologare il concordato preventivo quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge. La condizione richiesta è che la proposta del debitore sia accompagnata dalla relazione di un professionista con cui viene dimostrato che la proposta è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Analoga disposizione si applica agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le nuove disposizioni sono applicabili già dal 4 dicembre 2020 e sembrerebbero applicabili anche a tutti i casi in cui l’omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordati preventivi siano ancora in corso.