La Guardia di Finanza ha predisposto un prontuario per rendere più semplice ed immediata l’individuazione dei comportamenti non consentiti e la corrispondente sanzione applicabile a cittadini ed imprese. Per gli esercizi commerciali le sanzioni ammontano ad 280 euro in misura ridotta e 560,00 Euro in caso di recidiva, situazione che prevede anche la chiusura dell’esercizio commerciale fino a cinque giorni.
Qui di seguito i casi sanzionati:
1) non è consentita l’attività di sale giochi, scommesse e bingo al di fuori dell’orario 8.00-21.00.
2) Tutti i negozi al dettaglio devono garantire ai clienti ingressi dilazionati, sosta non oltre necessario, rispetto dei protocolli previsti dagli allegati ai Dpcm del presidente del Consiglio.
3) Il consumo nei servizi di ristorazione è consentito per un massimo di sei persone al tavolo.
4) Nei bar, pub, gelaterie e pasticcerie oltre le 18.00 non si può consumare al banco.
5) Stop a sale da ballo e discoteche, le feste private civili e religiose autorizzate con massimo 30 persone.
Per le persone fisiche la sanzione base di è 280,00 Euro e passa a 560,00 Euro in caso di recidiva. Di seguito i comportamenti vietati.
VIOLAZIONE |
SANZIONI ACCESSORIE |
Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico | |
Inottemperanza all’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto persone non conviventi. (Restano esclusi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi che per interagire con loro versi nella stessa incompatibilità) |
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Inottemperanza all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro. |
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Inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°. | Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. |
Inottemperanza all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/ogni altra attività, di un metro |
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Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali. |
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Inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento. |
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Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica. |
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Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. |
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Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. |
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Inottemperanza all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell’accesso agli stessi. |
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Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto. |