Green pass obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021

green pass certificazione verde covid 19

ll decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (di seguito il “Decreto”) rende obbligatoria l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (di seguito “Green Pass”) per tutti i lavoratori ed i soggetti esterni che, a qualsiasi titolo, svolgano attività lavorativa, di qualsiasi genere, nelle strutture aziendali. 

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre (i.e. termine di cessazione dello stato di emergenza) l’accesso ai locali aziendali in assenza di Green pass comporterà, per i trasgressori, la segnalazione al Prefetto per l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro oltre all’applicazione della sanzione disciplinare prevista dal CCNL di riferimento (violazione di una procedura aziendale prevista dalla legge). 

Al fine di consentire una miglior organizzazione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro può invitare ciascun lavoratore a comunicare il possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero di essere in possesso della certificazione comprovante l’esenzione da tale obbligo. Il Green Pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente dalle App del Governo nei seguenti casi:
• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
• aver completato il ciclo vaccinale;
• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
In caso di mancata vaccinazione, il costo del tampone sarà esclusivamente a carico del lavoratore. 

In sede di controllo, i lavoratori esclusi dalla campagna vaccinale sono tenuti ad esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P).

Le imprese dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento nonché della contestazione delle eventuali violazioni riscontrate. I datori di lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 (art. 4, c. 1, 3, 5 e 9 DL 19/2020 conv. in L. 35/2020) quando:
* omettono il controllo del Green pass;
* non adottano le misure organizzative per la verifica del Green pass entro il 15 ottobre 2021;
* consentono l’accesso ai luoghi di lavoro a lavoratori privi di Green pass.

All’interno dei luoghi di lavoro restano valide le previsioni dei protocolli anticontagio.

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