Newsletter Task Force COVID-19
L’emergenza sanitaria da COVID-19 è stata accompagnata da una intensa produzione normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento misure restrittive della libertà individuale, economica e d’impresa senza precedenti nella storia repubblicana. La Task Force COVID-19 è al fianco di imprese e cittadini sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria per consigliarli nell’interpretazione dei provvedimenti delle autorità, per conoscere i nuovi limiti alle libertà individuali e d’impresa, per beneficiare delle misure di sostegno e rilancio dell’economia messe in campo dal legislatore.
La Task Force Covid-19 dello Studio Legale diretto dall’Avv. Andrea Sangermano ha predisposto vademecum multidisciplinari che permettono di navigare attraverso le principali tematiche che si trovano ad affrontare cittadini ed imprese approfondendo, a titolo esemplificativo, le seguenti tematiche: diritto societario e fallimentare, sicurezza sui luoghi di lavoro, misure fiscali a sostegno di famiglie ed imprese, ritardi o inadempimenti contrattuali, procedure da sovraindebitamento e fallimentari, analisi delle responsabilità penali connesse all’emergenza sanitaria, raccomandazioni in tema di trattamenti di dati personali, credito e finanza, fisco, bandi ed agevolazioni, adempimenti e scadenze, diritto immobiliare.
DISCLAIMER
Le nostre Newsletter hanno il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituiscono un parere legale né possono in alcun modo considerarsi come sostitutive di una consulenza legale specifica.
In evidenza
È stato emanato il DPCM che regola le modalità di rilascio e di controllo delle “certificazioni verdi COVID 19”, cosiddetto green pass.
Tutte le informazioni utili sono disponibili nell’apposito sito internet creato dal Governo.
Il 18 maggio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 65 che conferma le misure di contenimento della pandemia differenziate, a seconda dell’incidenza dei contagi, nelle regioni in zone bianche, gialle, arancioni e rosse.
Conferma altresì l’applicazione dei protocolli condivisi per il contenimento della pandemia già in vigore con la proroga della validità del D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Fai click per visualizzare il provvedimento.
Il 6 aprile 2021 le parti sociali hanno condiviso, con il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo economico, il testo aggiornato del protocollo per il contenimento del Covid 19.
Il documento è una revisione del protocollo 24 aprile 2020, e contiene le misure di prevenzione e di protezione da adottare negli ambienti di lavoro per contenere l’epidemia da Covid 19.
Sulla base del precedente protocollo, ogni azienda e studio professionale aveva elaborato ed attuato una propria procedura, definendo le regole specifiche per poter continuare ad operare.
L’aggiornamento del documento, condiviso tra Governo e parti sociali, è consistito principalmente nella revisione dei riferimenti normativi e nell’attualizzazione delle misure, alla luce dell’evoluzione delle conoscenze sul Covid 19 e della situazione epidemiologica attuale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una check list dei controlli, come guida agli ispettori in sede di valutazione della corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio.
Fai click per scaricare il protocollo 6 aggiornato.
check list ispettorato su misure anti covid
In G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Con il decreto legge n. 44/2021 sono stati disposti i seguenti provvedimenti di interesse per le imprese:
– la proroga al 30 aprile 2021 dell’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia, già in vigore e definite con il DPCM 2 marzo 2021 per le diverse zone (giallo, arancione e rosso), sulla base dell’indice di rischio regionale;
– l’esclusione della punibilità del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti-Covid 19;
– l’obbligo di vaccinazione anti-Covid 19 per le professioni sanitarie e gli operatori sanitari.
Proroga delle misure di contenimento del Covid 19
Il decreto legge proroga al 30 aprile 2021 l’efficacia delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate con il DPCM 2 marzo 2021.
Esclusione della punibilità del personale medico e sanitario nella somministrazione del vaccino anti-Covid 19
La norma fa riferimento ad una causa di esclusione della punibilità in favore di chi somministri uno dei vaccini autorizzati (alla loro immissione in commercio) dalle Autorità competenti per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 in conformità alle indicazioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione appunto e in ossequio alle circolari rese pubbliche sul sito del Ministero della Salute.
Obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale sanitario
Il personale sanitario è obbligato a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19. L’obbligo discende dalla necessità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza sanitaria e si applica fino al 31 dicembre 2021. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporterà la sospensione dallo svolgimento di prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano il rischio di diffusione del contagio da Covid 19.
In caso di lavoratore non vaccinato, il datore di lavoro, ove possibile, lo adibisce a mansioni anche inferiori, purchè diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o rischio di diffusione del contagio, con trattamento corrispondente alle mansioni esercitate.
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.
Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.
DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Il DPCM 14 gennaio 2021 è in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Sintesi delle misure applicabili nelle diverse zone di rischio
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo 7-15 gennaio 2020.
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU n.313 del 18-12-2020 )
Sul sito del Ministero degli Esteri Viaggiare sicuri è dispoinibile la normativa italiana applicabile agli spostamenti da/per l’estero attraverso la compilazione di un questionario.
Modulo di autodichiarazione (vedi)
Le persone che entrano nel territorio nazionale provenendo direttamente o indirettamente dal territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono fare riferimento all’ Ordinanza Ministero della Salute 20 dicembre 2020. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il DPCM 3 dicembre 2020 è in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.
Il DPCM 3 novembre 2020 è in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020. Di seguito si riportano le principali disposizioni di interesse per le aziende.
Applicazione dei protocolli di contenimento del Covid 19
Il DPCM conferma l’applicazione dei protocolli di contenimento del Covid-19 nei luoghi di lavoro che vengono riportati in allegato al DPCM.
Limitazione degli spostamenti e trasferte
La disposizione normativa vieta, su tutto il territorio nazionale, di spostamento nell’arco temporale che va dalle ore 22.00 alle ore 5.00, ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità. Si consiglia di esaminare l’ampia casistica riportata sul sito del governo (FAQ DPCM) In ogni caso è consentito il rientro a casa. In caso di controllo è richiesta la sottoscrizione di autocertificazione.
Le trasferte per motivi di lavoro sono da considerarsi possibili solo se effettivamente indispensabili al completamento dell’attività lavorativa (ad es. installazione di impianti, manutenzione, ecc).
Formazione
Il DPCM specifica che tutta l’attività di formazione deve svolgersi con modalità a distanza. L’unica eccezione riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza che può svolgersi in presenza per questa può svolgersi in presenza, ma nel rispetto degli appositi protocolli di contenimento del contagio (allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020).
Per la progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’RSPP può tenere presente questi passaggi:
• in caso di impossibilità (ad esempio, prove pratiche su attrezzature di recente introduzione, non rinviabili per motivi di sicurezza e non svolgibili a distanza), svolgimento in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza (allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020).
La formazione in presenza resta quindi residuale e solamente laddove non sia possibile, per il tipo di formazione da erogare (corsi e prove pratiche), lo svolgimento a distanza.
Si ricorda che tutta la formazione di base in materia di sicurezza, come, ad esempio, quella per nuovi assunti o per cambio di mansione, deve essere obbligatoriamente effettuata, mentre può essere rinviato l’aggiornamento periodico per mansioni come carrellisti, addetti al primo soccorso, antincendio, ecc.
Contatti stretti – prevenzione e gestione
L’Istituto Superiore di Sanità (documento n. 53/2020) definisce “contatto stretto”
– una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, ecc) con un caso di Covid-19, senza indossare DPI idonei;
– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso di Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
L’Autorità Sanitaria, nel tracciare i contatti stretti, adotta la quarantena nei casi di attività lavorativa che si svolge a distanza inferiore a 2 metri per più di 15 minuti e di compresenza in un ambiente chiuso senza DPI, con importanti riflessi negativi sull’operatività dell’azienda; quindi è opportuno valutare misure di mitigazione del rischio stringenti, ancorchè non codificate nei protocolli nazionali, prevenendo possibili provvedimenti di quarantena.
DL 28 ottobre 2020 Si tratta del cosiddetto decreto Ristori che, tra l’altro, prevede le seguenti misure:
- nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle restrizioni imposte dal DPCM 24 ottobre 2020;
- allungamento della cassa integrazione;
- proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
- cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni;
- misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport.
DPCM 24 ottobre 2020: sostituisce DPCM 13 ottobre con decorrenza 26 ottobre ed avrà efficacia fino al 24 novembre 2020.
Attività Produttive
Per le attività produttive, i cantieri e dei trasporti rimangono in vigore i Protocolli anticontagio sottoscritti dal Governo con le parti sociali ed a cui le aziende devono continuare a fare riferimento elaborando ed applicando la specifica procedura aziendale adottata.
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro sono obbligatori dove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Viene raccomandato l’utilizzo del lavoro agile a distanza.
Congressi e Fiere
Sono vietati i congressi, i convegni e le fiere, anche internazionali.
Attività di Ristorazione
Per le attività di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, viene disposta l’apertura dalle ore 5 fino alle 18.00, dopo tale orario viene vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici. Sono consentiti i servizi di ristorazione presso gli alberghi, per i soli ospiti, e la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 24.00, con divieto però di consumazione sul posto. Restano poi consentite le attività di mense e catering, oltre che la somministrazione presso aree di servizio delle autostrade e presso ospedali ed aeroporti.
Limitazioni da e per l’estero
Sono confermate le limitazioni già previste dal precedente DPCM 13 ottobre 2020 da e per determinati Paesi (allegato 20). Per maggiore semplicità si allega un Vademecum riassuntivo degli obblighi per il personale che vada o provenga dai Paesi oggetto di regolamentazione.
Alcune Regioni italiane hanno posto limiti agli spostamenti delle persone fisiche sul territorio.
- la Regione Emilia Romagna ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle nazionali, soprattutto per evitare assembramenti, valide per l’intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre.
- la Regione Lombardia, fino al 13 Novembre p.v., limita gli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- la Regione Lazio, per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 24 ottobre 2020.
- la Regione Campania a decorrere dal 23 ottobre e fino al 13 novembre p.v. dalle ore 23.00 alle ore 05.00 del giorno successivo gli spostamenti delle persone fisiche sono limitati. Inoltre, durante l’intero arco della giornata è fatto divieto alle persone di spostarsi fuori dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Regione.
Gli spostamenti sono consentiti solamente per “comprovate esigenze lavorative” da dimostrare tramite il nuovo modello di autocertificazione da produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. In ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19 negli ambienti di lavoro” (in allegato) fornisce chiare indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro e metodi di gestione dell’emergenza sanitaria per assicurare adeguati livelli di protezione nei luoghi di lavoro. I protocolli validati si trovano in allegato ai DPCM.
Link Sicurezza sul lavoro – Ministero della Salute
I protocolli anticontagio aziendali richiedono la disciplina dei seguenti aspetti:
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Informazione
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Modalità di ingresso in azienda
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Pulizia e sanificazione in azienda
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Precauzioni igieniche personali
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Dispositivi di protezione individuale
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Gestione spazi comuni
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Organizzazione aziendale
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Gestione entrata/uscita, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
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Gestione di una persona sintomatica in azienda
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Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
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Aggiornamento del protocollo di regolamentazione – costituzione Comitato