Certificazioni verdi COVID 19 -aspetti privacy

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Il  decreto legge 52/2021, convertito con modifiche dalla legge 17.06.2021 n.87, ha istituito la certificazione verde Covid 19 e ne ha disciplinato le modalità di rilascio e controllo. Il certificato verde può essere rilasciato a coloro che:

  • hanno avuto la prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per la seconda dose);
  • hanno completato il ciclo di vaccinazione (durata di nove mesi dal termine del ciclo prescritto);
  • sono guariti dalla malattia Covid 19 (durata di sei mesi dal certificato di guarigione);
  • si sono sottoposti a test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo, effettuato da operatori sanitari di
  • strutture sanitarie pubbliche;
  • strutture sanitarie private accreditate dalle Regioni;
  • strutture sanitarie private autorizzate ad effettuare test molecolari e antigenici rapidi;
  • strutture del comparto della difesa e sicurezza;
  • medici di medicina generale, pediatri, farmacie convenzionate e USMAF-SANS (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera).

La certificazione verde Covid 19 è richiesta per

  • partecipazione a feste e cerimonie (D.l. n. 52/2021, art. 8-bis, comma 2)
  • accesso alle fiere (D.l. n. 52/2021, art. 7, comma 2)
  • spettacoli aperti al pubblico (D.l. n. 52/2021, art. 5, comma 4)
  • spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone rosse” o “zone arancioni” (D.l. n. 52/2021, art. 2, comma 1)
  • accesso a strutture sanitarie e socio sanitarie (D.l. n. 52/2021, art. 2-bis)
  • uscite temporanee dalle strutture residenziali (D.l. n. 52/2021, art. 2-quater)

Sono deputati a verificare la certificazione:

  • i pubblici ufficiali;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi;
  • i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi che organizzano feste o cerimonie per cui è prescritta la certificazione verde Covid 19;
  • il proprietario o il detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per cui è prescritta la certificazione verde Covid 19;
    i vettori aerei, marittimi e terrestri;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio -assistenziali per l’accesso dei visitatori per cui è prescritta la certificazione verde Covid 19.
  • Tutti i titolari del trattamento sono chiamati a valutare il proprio modello organizzativo privacy al mutato quadro normativo valutandone l’adeguatezza e nel caso in cui il controllo della certificazione sia affidato ad un dipendente/collaboratore impartendo adeguate istruzioni.

La verifica dei certificati verdi COVID19 richiede ad aziende e professionisti di riesaminare il proprio modello organizzativo per verificarne la conformità normativa rispetto ai trattamenti di dati personali in essere aggiornando le istruzioni del personale deputato ai controlli. Infatti, la verifica del certificato avviene attraverso l’utilizzo della app “VerificaC19” scaricabile dal sito www.dgc.gov.it  che consente di controllare la validità del titolo esibito sia su supporto informatico che cartaceo senza acquisire alcun dato personale.

Si precisa che i datori di lavoro non sono abilitati a richiedere a lavoratori e terzi (es. fornitori, ospiti) l’esibizione della certificazione verde ai fini dell’accesso nei locali aziendali.

Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche  da parte dei soggetti deputati è affidato alle  Forze di Polizia. L’omessa verifica del possesso del certificato verde da parte dei soggetti deputati comporta l’applicazione di sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4 del d.l. 19/2020).

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